Art. 1

Definizioni

In vigore dal 13 feb 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «team di controllo»: il team composto dal personale dell’entità finanziaria sottoposta a test e, se pertinente in considerazione dell’ambito di applicazione del TLPT, dal personale dei suoi fornitori terzi di servizi e da qualsiasi altra parte, che gestisce il test; (2) «responsabile del team di controllo»: il membro del personale dell’entità finanziaria responsabile della conduzione di tutte le attività relative al TLPT per l’entità finanziaria nel contesto di un determinato test; (3) «blue team»: il personale dell’entità finanziaria e, se del caso, il personale dei fornitori terzi di servizi dell’entità finanziaria e di qualsiasi altra parte ritenuta pertinente in considerazione dell’ambito di applicazione del TLPT, e dei fornitori terzi di servizi dell’entità finanziaria, che difende l’uso dei sistemi informatici e di rete da parte di un’entità finanziaria mantenendo la propria posizione di sicurezza contro attacchi simulati o reali e che non è a conoscenza del TLPT; (4) «compiti del blue team»: compiti generalmente svolti dal blue team, quali attività del centro operativo di sicurezza, servizi di infrastruttura delle TIC, servizi di helpdesk, servizi di gestione degli incidenti a livello operativo; (5) «red team»: i soggetti incaricati dello svolgimento dei test, interni o esterni, di cui ci si avvale per un TLPT o assegnati a un TLPT; (6) «purple teaming»: un’attività di test collaborativa che coinvolge sia i soggetti incaricati dello svolgimento dei test che il blue team; (7) «autorità competente per il TLPT»: una delle autorità seguenti: a) l’autorità pubblica unica nel settore finanziario designata conformemente all’articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554; b) l’autorità nel settore finanziario alla quale è delegato l’esercizio di alcuni o di tutti i compiti relativi ai TLPT conformemente all’articolo 26, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2554; c) una qualsiasi delle autorità competenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554; (8) «team informatico TLPT»: il personale delle autorità competenti per il TLPT che ha la responsabilità delle questioni relative ai TLPT; (9) «responsabili dei test»: il personale designato a dirigere le attività dell’autorità competente per il TLPT per uno specifico TLPT al fine di monitorare la conformità con il presente regolamento; (10) «soggetti che forniscono analisi delle minacce»: gli esperti, incaricati dall’entità finanziaria per ciascun TLPT, ed esterni all’entità stessa e agli eventuali fornitori intragruppo di servizi TIC, che raccolgono ed esaminano analisi mirate sulle minacce pertinenti per le entità finanziarie nell’ambito di uno specifico esercizio di TLPT e sviluppano corrispondenti scenari di minaccia pertinenti e realistici; (11) «fornitori di TLPT»: soggetti incaricati dello svolgimento dei test e soggetti che forniscono analisi delle minacce; (12) «leg-up»: gli aiuti o le informazioni forniti dal team di controllo ai soggetti incaricati dello svolgimento dei test per consentire a questi ultimi di proseguire l’esecuzione di un percorso di attacco qualora non siano in grado di avanzare da soli e non esistano altre alternative ragionevoli, anche in caso di tempo o risorse insufficienti in un dato TLPT; (13) «percorso di attacco»: il percorso seguito dai soggetti incaricati dello svolgimento dei test durante la fase attiva di test red team del TLPT per raggiungere i flag specificati per tale TLPT; (14) «flag»: obiettivi chiave nei sistemi di TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti di un’entità finanziaria che i soggetti incaricati dello svolgimento dei test cercano di conseguire attraverso il test; (15) «informazioni sensibili»: informazioni che possono essere facilmente sfruttate per compiere attacchi contro i sistemi di TIC dell’entità finanziaria, la proprietà intellettuale, i dati commerciali riservati o i dati personali, che possono danneggiare, direttamente o indirettamente, l’entità finanziaria e il suo ecosistema qualora finissero nelle mani di soggetti malintenzionati; (16) «pool»: tutte le entità finanziarie che partecipano a un TLPT congiunto a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554; (17) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro ospitante conformemente al diritto settoriale dell’Unione applicabile a ciascuna entità finanziaria; (18) «TLPT comune»: un TLPT, diverso da un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, che coinvolge più entità finanziarie che utilizzano lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC oppure che appartengono allo stesso gruppo e condividono sistemi di TIC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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