Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 feb 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«team di controllo»: il team composto dal personale dell’entità finanziaria sottoposta a test e, se pertinente in considerazione dell’ambito di applicazione del TLPT, dal personale dei suoi fornitori terzi di servizi e da qualsiasi altra parte, che gestisce il test;
(2)
«responsabile del team di controllo»: il membro del personale dell’entità finanziaria responsabile della conduzione di tutte le attività relative al TLPT per l’entità finanziaria nel contesto di un determinato test;
(3)
«blue team»: il personale dell’entità finanziaria e, se del caso, il personale dei fornitori terzi di servizi dell’entità finanziaria e di qualsiasi altra parte ritenuta pertinente in considerazione dell’ambito di applicazione del TLPT, e dei fornitori terzi di servizi dell’entità finanziaria, che difende l’uso dei sistemi informatici e di rete da parte di un’entità finanziaria mantenendo la propria posizione di sicurezza contro attacchi simulati o reali e che non è a conoscenza del TLPT;
(4)
«compiti del blue team»: compiti generalmente svolti dal blue team, quali attività del centro operativo di sicurezza, servizi di infrastruttura delle TIC, servizi di helpdesk, servizi di gestione degli incidenti a livello operativo;
(5)
«red team»: i soggetti incaricati dello svolgimento dei test, interni o esterni, di cui ci si avvale per un TLPT o assegnati a un TLPT;
(6)
«purple teaming»: un’attività di test collaborativa che coinvolge sia i soggetti incaricati dello svolgimento dei test che il blue team;
(7)
«autorità competente per il TLPT»: una delle autorità seguenti:
a)
l’autorità pubblica unica nel settore finanziario designata conformemente all’articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554;
b)
l’autorità nel settore finanziario alla quale è delegato l’esercizio di alcuni o di tutti i compiti relativi ai TLPT conformemente all’articolo 26, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2554;
c)
una qualsiasi delle autorità competenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554;
(8)
«team informatico TLPT»: il personale delle autorità competenti per il TLPT che ha la responsabilità delle questioni relative ai TLPT;
(9)
«responsabili dei test»: il personale designato a dirigere le attività dell’autorità competente per il TLPT per uno specifico TLPT al fine di monitorare la conformità con il presente regolamento;
(10)
«soggetti che forniscono analisi delle minacce»: gli esperti, incaricati dall’entità finanziaria per ciascun TLPT, ed esterni all’entità stessa e agli eventuali fornitori intragruppo di servizi TIC, che raccolgono ed esaminano analisi mirate sulle minacce pertinenti per le entità finanziarie nell’ambito di uno specifico esercizio di TLPT e sviluppano corrispondenti scenari di minaccia pertinenti e realistici;
(11)
«fornitori di TLPT»: soggetti incaricati dello svolgimento dei test e soggetti che forniscono analisi delle minacce;
(12)
«leg-up»: gli aiuti o le informazioni forniti dal team di controllo ai soggetti incaricati dello svolgimento dei test per consentire a questi ultimi di proseguire l’esecuzione di un percorso di attacco qualora non siano in grado di avanzare da soli e non esistano altre alternative ragionevoli, anche in caso di tempo o risorse insufficienti in un dato TLPT;
(13)
«percorso di attacco»: il percorso seguito dai soggetti incaricati dello svolgimento dei test durante la fase attiva di test red team del TLPT per raggiungere i flag specificati per tale TLPT;
(14)
«flag»: obiettivi chiave nei sistemi di TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti di un’entità finanziaria che i soggetti incaricati dello svolgimento dei test cercano di conseguire attraverso il test;
(15)
«informazioni sensibili»: informazioni che possono essere facilmente sfruttate per compiere attacchi contro i sistemi di TIC dell’entità finanziaria, la proprietà intellettuale, i dati commerciali riservati o i dati personali, che possono danneggiare, direttamente o indirettamente, l’entità finanziaria e il suo ecosistema qualora finissero nelle mani di soggetti malintenzionati;
(16)
«pool»: tutte le entità finanziarie che partecipano a un TLPT congiunto a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554;
(17)
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro ospitante conformemente al diritto settoriale dell’Unione applicabile a ciascuna entità finanziaria;
(18)
«TLPT comune»: un TLPT, diverso da un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, che coinvolge più entità finanziarie che utilizzano lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC oppure che appartengono allo stesso gruppo e condividono sistemi di TIC.
Storico versioni
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