Art. 2
In vigore dal 7 feb 2025
L’ del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
(1)
al paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è soppressa;
(2)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per ottenere l’estensione dell’omologazione UE di un veicolo omologato riguardo alle emissioni ai sensi del presente regolamento, dotato di massa di riferimento superiore a 2 380 kg ma inferiore a 2 610 kg, il fabbricante soddisfa i requisiti di cui all’allegato VIII, sezione 5, a meno che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante per tale veicolo siano determinati a norma del regolamento (UE) 2017/2400.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:258:oj#art-2