Art. 2

In vigore dal 7 feb 2025
L’ del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato: (1) al paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è soppressa; (2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per ottenere l’estensione dell’omologazione UE di un veicolo omologato riguardo alle emissioni ai sensi del presente regolamento, dotato di massa di riferimento superiore a 2 380 kg ma inferiore a 2 610 kg, il fabbricante soddisfa i requisiti di cui all’allegato VIII, sezione 5, a meno che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante per tale veicolo siano determinati a norma del regolamento (UE) 2017/2400.»
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Art. 2 Regolamento (UE) 2025/258 — Testo vigente | Portale Normativo