Art. 1
Applicazione delle disposizioni
In vigore dal 7 feb 2025
Il regolamento (UE) 2017/2400 è così modificato:
(1)
l’articolo 12 è così modificato:
(a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera k) seguente:
«k)
estremità ponte.»;
(b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei componenti, delle entità tecniche indipendenti e dei sistemi di cui alle lettere da b) a g), alle lettere i), j) e k) del paragrafo 1 si basano sui valori determinati, per ciascun componente, entità tecnica indipendente, sistema o, se del caso, per le rispettive famiglie, in conformità all’articolo 14 e certificati in conformità all’articolo 17 (“valori certificati”) oppure, in assenza di valori certificati, sui valori standard determinati in conformità all’articolo 13.»
;
(2)
l’articolo 13 è così modificato:
(a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I valori standard per la resistenza aerodinamica sono determinati in conformità all’appendice 7 dell’allegato VIII.»
;
(b)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. I valori standard per i componenti del gruppo propulsore elettrico sono determinati in conformità alle appendici 8, 9, 10 e 11 dell’allegato X ter.»
;
(c)
è aggiunto il paragrafo 10 seguente:
«10. I valori standard per le estremità ponte sono determinati in conformità al punto 6 dell’allegato VII bis.»
;
(3)
l’articolo 14 è così modificato:
(a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I valori determinati in conformità ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo possono essere usati dal costruttore del veicolo come dati di input dello strumento di simulazione se sono certificati conformemente all’articolo 17.»
;
(b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. I valori certificati per la resistenza aerodinamica sono determinati in conformità al punto 3 dell’allegato VIII.»
;
(c)
è aggiunto il paragrafo 11 seguente:
«11. I valori certificati per le estremità ponte sono determinati in conformità all’allegato VII bis.»
;
(4)
all’articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:
«–
allegato VII bis per quanto riguarda il concetto di famiglia di estremità ponte.»;
(5)
all’articolo 16, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente:
«–
appendice 2 dell’allegato VII bis per quanto riguarda le estremità ponte.»;
(6)
all’articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente:
«–
appendice 1 dell’allegato VII bis per quanto riguarda le estremità ponte.»;
(7)
all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il trattino seguente:
«–
allegato VII bis per quanto riguarda il concetto di famiglia di estremità ponte.»;
(8)
all’articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
(a)
il quarto trattino è sostituito dal seguente:
«–
le procedure di cui all’appendice 6 dell’allegato VIII per quanto riguarda la resistenza aerodinamica,»;
(b)
è aggiunto il trattino seguente:
«–
le procedure di cui al punto 5 dell’allegato VII bis per quanto riguarda le estremità ponte.»;
(9)
l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24
Applicazione delle disposizioni
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, qualora gli obblighi di cui all’articolo 9 del presente regolamento non siano stati rispettati, gli Stati membri considerano i certificati di conformità dei veicoli omologati non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e, per i veicoli omologati e quelli omologati individualmente vietano l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli dei gruppi 1s, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, da 31 a 40, 53 e 54.»
;
(10)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
(11)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
(12)
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
(13)
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;
(14)
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;
(15)
il testo dell’allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VII bis;
(16)
l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;
(17)
l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento.
(18)
l’allegato X bis è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento;
(19)
l’allegato X ter è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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