Art. 1

Applicazione delle disposizioni

In vigore dal 7 feb 2025
Il regolamento (UE) 2017/2400 è così modificato: (1) l’articolo 12 è così modificato: (a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera k) seguente: «k) estremità ponte.»; (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei componenti, delle entità tecniche indipendenti e dei sistemi di cui alle lettere da b) a g), alle lettere i), j) e k) del paragrafo 1 si basano sui valori determinati, per ciascun componente, entità tecnica indipendente, sistema o, se del caso, per le rispettive famiglie, in conformità all’articolo 14 e certificati in conformità all’articolo 17 (“valori certificati”) oppure, in assenza di valori certificati, sui valori standard determinati in conformità all’articolo 13.» ; (2) l’articolo 13 è così modificato: (a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I valori standard per la resistenza aerodinamica sono determinati in conformità all’appendice 7 dell’allegato VIII.» ; (b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   I valori standard per i componenti del gruppo propulsore elettrico sono determinati in conformità alle appendici 8, 9, 10 e 11 dell’allegato X ter.» ; (c) è aggiunto il paragrafo 10 seguente: «10.   I valori standard per le estremità ponte sono determinati in conformità al punto 6 dell’allegato VII bis.» ; (3) l’articolo 14 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I valori determinati in conformità ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo possono essere usati dal costruttore del veicolo come dati di input dello strumento di simulazione se sono certificati conformemente all’articolo 17.» ; (b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   I valori certificati per la resistenza aerodinamica sono determinati in conformità al punto 3 dell’allegato VIII.» ; (c) è aggiunto il paragrafo 11 seguente: «11.   I valori certificati per le estremità ponte sono determinati in conformità all’allegato VII bis.» ; (4) all’articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente: «– allegato VII bis per quanto riguarda il concetto di famiglia di estremità ponte.»; (5) all’articolo 16, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente: «– appendice 2 dell’allegato VII bis per quanto riguarda le estremità ponte.»; (6) all’articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente: «– appendice 1 dell’allegato VII bis per quanto riguarda le estremità ponte.»; (7) all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il trattino seguente: «– allegato VII bis per quanto riguarda il concetto di famiglia di estremità ponte.»; (8) all’articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato: (a) il quarto trattino è sostituito dal seguente: «– le procedure di cui all’appendice 6 dell’allegato VIII per quanto riguarda la resistenza aerodinamica,»; (b) è aggiunto il trattino seguente: «– le procedure di cui al punto 5 dell’allegato VII bis per quanto riguarda le estremità ponte.»; (9) l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Applicazione delle disposizioni Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, qualora gli obblighi di cui all’articolo 9 del presente regolamento non siano stati rispettati, gli Stati membri considerano i certificati di conformità dei veicoli omologati non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e, per i veicoli omologati e quelli omologati individualmente vietano l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli dei gruppi 1s, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, da 31 a 40, 53 e 54.» ; (10) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; (11) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; (12) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; (13) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; (14) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; (15) il testo dell’allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VII bis; (16) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento; (17) l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento. (18) l’allegato X bis è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento; (19) l’allegato X ter è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento.
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