Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53
In vigore dal 31 gen 2025
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53, alla voce relativa all’acido nonanoico, ottava colonna «Altre disposizioni», il punto 3 «Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.» è sostituito dal seguente:
«Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % è:
—
100 mg per tutto il pollame da ingrasso;
—
100 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;
—
100 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi;
—
100 mg per tutti i suidi da ingrasso;
—
5 mg per altre specie e categorie di animali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:183:oj#art-1