Art. 1 · Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53

Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53

In vigore dal 31 gen 2025
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53, alla voce relativa all’acido nonanoico, ottava colonna «Altre disposizioni», il punto 3 «Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.» è sostituito dal seguente: «Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % è: — 100 mg per tutto il pollame da ingrasso; — 100 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione; — 100 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi; — 100 mg per tutti i suidi da ingrasso; — 5 mg per altre specie e categorie di animali.».
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