Art. 2

Trasmissione dei risultati del WGS

In vigore dal 31 gen 2025
Trasmissione dei risultati del WGS 1.   L’autorità competente di cui all’ trasmette senza indebito ritardo all’Autorità i risultati del WGS effettuato sugli isolati di Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Campylobacter jejuni e Campylobacter coli di cui all’, paragrafo 1. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono accompagnati dai dati correlati seguenti: (a) un numero di riferimento unico della sequenza genomica dell’isolato da cui è stata generata la sequenza; (b) un numero di riferimento unico del campione dal quale è stato isolato l’agente patogeno; (c) la specie patogena; (d) la descrizione dell’alimento, della specie animale, del mangime o dell’ambiente da cui è stato ottenuto l’isolato; (e) la data del campionamento; (f) lo Stato membro di campionamento; (g) se oggetto di notifica nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), il riferimento alla notifica associata all’isolato; (h) un numero di riferimento unico del focolaio di tossinfezione alimentare oggetto di indagine a livello nazionale.
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