Art. 2
Trasmissione dei risultati del WGS
In vigore dal 31 gen 2025
Trasmissione dei risultati del WGS
1. L’autorità competente di cui all’ trasmette senza indebito ritardo all’Autorità i risultati del WGS effettuato sugli isolati di Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Campylobacter jejuni e Campylobacter coli di cui all’, paragrafo 1.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono accompagnati dai dati correlati seguenti:
(a)
un numero di riferimento unico della sequenza genomica dell’isolato da cui è stata generata la sequenza;
(b)
un numero di riferimento unico del campione dal quale è stato isolato l’agente patogeno;
(c)
la specie patogena;
(d)
la descrizione dell’alimento, della specie animale, del mangime o dell’ambiente da cui è stato ottenuto l’isolato;
(e)
la data del campionamento;
(f)
lo Stato membro di campionamento;
(g)
se oggetto di notifica nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), il riferimento alla notifica associata all’isolato;
(h)
un numero di riferimento unico del focolaio di tossinfezione alimentare oggetto di indagine a livello nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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