Art. 1
Raccolta e sequenziamento dell’intero genoma (WGS) di isolati di agenti patogeni di origine alimentare associati a focolai di tossinfezione alimentare
In vigore dal 31 gen 2025
Raccolta e sequenziamento dell’intero genoma (WGS) di isolati di agenti patogeni di origine alimentare associati a focolai di tossinfezione alimentare
1. L’autorità competente responsabile per le indagini sui focolai di tossinfezione alimentare a norma dell’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE raccoglie, senza indebito ritardo, isolati di Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Campylobacter jejuni e Campylobacter coli, quando tali agenti patogeni sono associati o si sospetta siano associati a un focolaio di tossinfezione alimentare, sulla base delle informazioni analitiche o epidemiologiche disponibili, nello Stato membro dell’autorità competente in questione o in un altro Stato membro e sono stati ottenuti da campioni prelevati da alimenti, animali, mangimi sospetti o dall’ambiente correlato nel corso di indagini sui focolai di tossinfezione alimentare.
2. L’autorità competente effettua il WGS su almeno un isolato di ogni sierotipo, biotipo o tipo molecolare degli isolati raccolti di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un laboratorio ufficiale di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) accreditato per tale metodo conformemente alla norma ISO 17025.
3. Gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi presentano all’autorità competente, su richiesta di quest’ultima e ove disponibili, gli isolati degli agenti patogeni di cui al paragrafo 1 e i risultati corrispondenti del WGS derivanti dalle loro indagini quando tali isolati sono associati o si sospetta siano associati a un focolaio, unitamente ai dati correlati di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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