Art. 30

FAD per tonnidi tropicali

In vigore dal 30 gen 2025
FAD per tonnidi tropicali 1.   L’uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 17 marzo 2025 al 30 aprile 2025. 2.   Dal 2 al 16 marzo 2025 gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:202:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
FAD per tonnidi tropicali (Art. 30 Regolamento (UE) 2025/202) — Testo vigente | Portale Normativo