Art. 30
FAD per tonnidi tropicali
In vigore dal 30 gen 2025
FAD per tonnidi tropicali
1. L’uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 17 marzo 2025 al 30 aprile 2025.
2. Dal 2 al 16 marzo 2025 gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.
Storico versioni
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