Art. 1

In vigore dal 29 gen 2025
Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 è così modificato: 1) all’articolo 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) le voci del sistema armonizzato (“voci SA”) 0901 , 1301 , 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3203 , 3204 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3823 , 3824 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 o 9602 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10 ;»; 2) all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) le voci SA 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 4101 , 4102 o 4103 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10 ;»; 3) all’articolo 15, il comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Le partite dei seguenti prodotti di origine animale entrano nell’Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento, stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, nonché stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o ottenute negli Stati membri:»; 4) all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) le voci SA 0901 , 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 o 9602 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10 ;»; 5) all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, a) per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, conformemente all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l’attestato privato accompagna i prodotti composti al momento dell’immissione in commercio, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento, per i quali non è richiesto un attestato privato; b) non è richiesto un attestato privato per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti che contengono, quale unico prodotto trasformato di origine animale, capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:637:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2025/637 — Testo vigente | Portale Normativo