Art. 1
In vigore dal 29 gen 2025
Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 è così modificato:
1)
all’articolo 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
le voci del sistema armonizzato (“voci SA”) 0901 , 1301 , 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3203 , 3204 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3823 , 3824 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 o 9602 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10 ;»;
2)
all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
le voci SA 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 4101 , 4102 o 4103 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10 ;»;
3)
all’articolo 15, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:
«Le partite dei seguenti prodotti di origine animale entrano nell’Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento, stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, nonché stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o ottenute negli Stati membri:»;
4)
all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
le voci SA 0901 , 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 o 9602 e i codici NC 2202 99 e 3917 10 10 ;»;
5)
all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo,
a)
per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, conformemente all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l’attestato privato accompagna i prodotti composti al momento dell’immissione in commercio, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento, per i quali non è richiesto un attestato privato;
b)
non è richiesto un attestato privato per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti che contengono, quale unico prodotto trasformato di origine animale, capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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