Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 gen 2025
Disposizioni transitorie 1.   Per il periodo contingentale 2024 (dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4181 è di 4 004 167 kg (peso del prodotto). Per il periodo contingentale 2024 (dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4181 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1° luglio 2024 e il 31 gennaio 2025 nell’ambito di tale contingente tariffario. 2.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. 3.   I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento per il contingente tariffario 09.4181 restano validi fino al termine del loro periodo di validità. 4.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1945 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1945 è ridotto dei quantitativi cumulati che sono stati immessi in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1921 e 09.1944. 5.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922, è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito dei suddetti contingenti tariffari. 6.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1946 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1946 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1923. 7.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1947 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1947 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1925. 8.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1955 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1955 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1926. 9.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1957 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1957 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1927. 10.   Per il periodo contingentale 2025, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1948, 09.1949, 09.1956, 09.1958, 09.1959, 09.1953 e 09.1954 sono i quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. 11.   Soltanto le prove dell’origine rilasciate conformemente all’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sono accettabili per le spedizioni di prodotti in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell’Unione europea alla data di entrata in applicazione del presente regolamento.
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Disposizioni transitorie (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/184) — Testo vigente | Portale Normativo