Art. 6

Condizioni di prova per le prove VTP

In vigore dal 13 gen 2025
Condizioni di prova per le prove VTP 1.   Il coefficiente di emissioni di CO2 misurate e simulate nella procedura di prova di verifica («CVTP, ratio») è determinato secondo la procedura di prova di verifica di cui all’allegato X bis, sezione 6, del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione in vigore al momento della certificazione dei veicoli di prova. 2.   L’autorità di rilascio dell’omologazione si assicurai che gli strumenti di misurazione siano conformi alle prescrizioni dell’allegato X bis, sezione 5, del regolamento (UE) 2017/2400.
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