Art. 6
Condizioni di prova per le prove VTP
In vigore dal 13 gen 2025
Condizioni di prova per le prove VTP
1. Il coefficiente di emissioni di CO2 misurate e simulate nella procedura di prova di verifica («CVTP, ratio») è determinato secondo la procedura di prova di verifica di cui all’allegato X bis, sezione 6, del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione in vigore al momento della certificazione dei veicoli di prova.
2. L’autorità di rilascio dell’omologazione si assicurai che gli strumenti di misurazione siano conformi alle prescrizioni dell’allegato X bis, sezione 5, del regolamento (UE) 2017/2400.
Storico versioni
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