Art. 1

Modifiche al regolamento (UE) 2021/1057

In vigore dal 19 dic 2024
Modifiche al regolamento (UE) 2021/1057 Nel regolamento (UE) 2021/1057 è inserito il seguente articolo: «Articolo 12 ter Sostegno volto ad attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali 1.   Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire un sostegno volto ad attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali verificatesi tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente articolo, per catastrofe naturale si intende una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale quali definite, rispettivamente, all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*1). Tale definizione può includere una catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all’, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, a condizione che sia stata riconosciuta come catastrofe naturale da un’autorità pubblica competente dello Stato membro. Qualora la catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 si verifichi dopo il 24 dicembre 2024, essa è considerata una catastrofe naturale a condizione che sia stata riconosciuta come tale da un’autorità pubblica competente dello Stato membro entro 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di tale catastrofe naturale. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le risorse possono essere programmate nell’ambito delle priorità dedicate dei programmi in questione. Per l’intero periodo di programmazione, le risorse complessive destinate a tali priorità dedicate stanziate dal FSE+, nonché dal FESR o e dal Fondo di coesione a norma dell’, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2021/1058 sono limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale del FSE+ e del FESR. La pertinente modifica del programma è presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale o, qualora la catastrofe naturale si sia verificata prima del 24 dicembre 2024, entro il 25 giugno 2025. 3.   Le priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. 4.   Ove strettamente necessario come misura temporanea, i regimi di riduzione dell’orario lavorativo volti a fornire una risposta alle conseguenze di una catastrofe naturale senza l’obbligo di associarli a misure attive, nonché l’accesso all’assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente possono essere ammissibili al finanziamento per un massimo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale. 5.   In deroga all’articolo 19, paragrafo 4, gli Stati membri non sono tenuti a integrare la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell’assistenza materiale di base con misure di accompagnamento nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), se tale distribuzione è volta a rispondere alle conseguenze di una catastrofe naturale. Tale distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell’assistenza materiale di base senza misure di accompagnamento può essere ammissibile al finanziamento per un massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale e in ogni caso dopo il 1o gennaio 2024. 6.   In deroga all’articolo 63, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, l’autorità di gestione interessata può selezionare per il sostegno, nell’ambito di una priorità dedicata, operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che le sia stata presentata la domanda di finanziamento, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. 7.   La Commissione versa il 25 % della dotazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alla decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Qualora la dotazione a tali priorità sia successivamente incrementata, è versato un prefinanziamento supplementare pari al 25 % dell’incremento. Conformemente all’articolo 90, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, per l’importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale. Conformemente all’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. Conformemente all’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso. Conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato. 8.   In deroga all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per una priorità dedicata stabilita per sostenere l’attenuazione delle conseguenze socioeconomiche negative di una catastrofe naturale a norma del paragrafo 2 del presente articolo è pari al 95 %. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di un altro strumento dell’Unione, di uno strumento nazionale o di un regime assicurativo privato ricevuto per le operazioni selezionate in risposta a una catastrofe naturale sia detratto dalle spese incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione.
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