Art. 2

Modifiche al regolamento (UE) 2021/1058

In vigore dal 19 dic 2024
Modifiche al regolamento (UE) 2021/1058 Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato: 1. l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto seguente: «x) sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025;» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 ter.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo, per catastrofe naturale si intende una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale quali definite, rispettivamente, all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*2). Tale definizione può includere una catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all’, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, a condizione che sia stata riconosciuta come catastrofe naturale da un’autorità pubblica competente dello Stato membro. Qualora la catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio si verifichi dopo il 24 dicembre 2024, essa è considerata una catastrofe naturale a condizione che sia stata riconosciuta da un’autorità pubblica competente dello Stato membro entro 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito della catastrofe naturale. Le risorse stanziate nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sono programmate nell’ambito delle priorità dedicate di programmi che rientrano nell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico. Per l’intero periodo di programmazione, le risorse stanziate nell’ambito di tale obiettivo specifico e le priorità dedicate stabilite a norma dell’articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057 sono limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale del FSE + e del FESR. La pertinente modifica del programma è presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il danno a seguito della catastrofe naturale o, qualora la catastrofe naturale si sia verificata prima del 24 dicembre 2024, entro il 25 giugno 2025. La Commissione versa il 25 % della dotazione alle priorità di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente alla decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Qualora la dotazione a tali priorità sia successivamente incrementata, è versato un prefinanziamento supplementare pari al 25 % dell’incremento. Conformemente all’articolo 90, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, per l’importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale. Conformemente all’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR o del Fondo di coesione e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. Conformemente all’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso. Conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato. In deroga all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per una priorità dedicata stabilita per sostenere l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo è pari al 95 %. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di un altro strumento dell’Unione, di uno strumento nazionale o di un regime assicurativo privato ricevuto per le operazioni selezionate nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sia detratto dalle spese incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione. In deroga all’articolo 63, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, l’autorità di gestione interessata può selezionare per il sostegno, nell’ambito di una priorità dedicata, operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che le sia stata presentata la domanda di finanziamento, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. (*2)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).»;" c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3, compreso l’obiettivo specifico stabilito al paragrafo 1, lettera b), punto x), nella misura in cui è in linea con l’ambito d’intervento di cui all’articolo 6.» ; 2. nell’allegato I, tabella 1, all’obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente: « x) Sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 Qualsiasi RCO elencato per gli obiettivi specifici nell’ambito degli OS da 1 a 4 Qualsiasi RCR elencato per gli obiettivi specifici nell’ambito degli OS da 1 a 4 ».
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