Art. 32

Spese a carico di eu-LISA, del Garante europeo della protezione dei dati, delle autorità nazionali di controllo e degli Stati membri

In vigore dal 19 dic 2024
Spese a carico di eu-LISA, del Garante europeo della protezione dei dati, delle autorità nazionali di controllo e degli Stati membri 1.   Le spese sostenute da eu-LISA per l’istituzione e il funzionamento del router a norma del presente regolamento sono a carico del bilancio generale dell’Unione. 2.   Le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione del presente regolamento, in particolare per la connessione e l’integrazione con il router di cui all’ sono a carico del bilancio generale dell’Unione, conformemente alle norme di ammissibilità e ai tassi di cofinanziamento stabiliti negli atti giuridici dell’Unione applicabili. 3.   Le spese sostenute dal Garante europeo della protezione dei dati in relazione ai compiti affidatigli a norma del presente regolamento sono a carico del bilancio generale dell’Unione. 4.   Le spese sostenute dalle autorità nazionali di controllo indipendenti in relazione ai compiti affidati loro a norma del presente regolamento sono a carico degli Stati membri.
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Spese a carico di eu-LISA, del Garante europeo della protezione dei dati, delle autorità nazionali di controllo e degli Stati membri (Art. 32 Regolamento (UE) 2025/13) — Testo vigente | Portale Normativo