Art. 31

Gruppo di esperti API

In vigore dal 19 dic 2024
Gruppo di esperti API 1.   Entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all’, secondo comma, lettera a), la Commissione istituisce un gruppo di esperti API conformemente alle norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. 2.   Il gruppo di esperti API consente la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri e i vettori aerei su questioni politiche relative ai rispettivi compiti e obblighi a norma del presente regolamento, anche in relazione alle sanzioni di cui all’. 3.   Il gruppo di esperti API è presieduto dalla Commissione e costituito conformemente alle norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. È composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, da rappresentanti dei vettori aerei e da esperti di eu-LISA. Ove pertinente per lo svolgimento dei suoi compiti, il gruppo di esperti API può invitare i portatori di interessi pertinenti, in particolare rappresentanti del Parlamento europeo, del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo indipendenti, a partecipare ai suoi lavori. 4.   Il gruppo di esperti API svolge i propri compiti nel rispetto del principio della trasparenza. La Commissione pubblica sul suo sito web i processi verbali delle riunioni del gruppo di esperti API e altri documenti pertinenti.
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Gruppo di esperti API (Art. 31 Regolamento (UE) 2025/13) — Testo vigente | Portale Normativo