Art. 19

Informazioni destinate ai passeggeri

In vigore dal 19 dic 2024
Informazioni destinate ai passeggeri Conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/679, i vettori aerei forniscono ai passeggeri, in merito ai voli contemplati dal presente regolamento, informazioni sulle finalità della raccolta dei loro dati personali, sul tipo di dati personali raccolti, sui destinatari dei dati personali e sui mezzi per esercitare i loro diritti in qualità di interessati. Tali informazioni sono comunicate ai passeggeri per iscritto e in un formato facilmente accessibile al momento della prenotazione e dell’accettazione, indipendentemente dai mezzi utilizzati per raccogliere i dati personali al momento dell’accettazione, conformemente all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:13:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni destinate ai passeggeri (Art. 19 Regolamento (UE) 2025/13) — Testo vigente | Portale Normativo