Art. 1
Oggetto
In vigore dal 18 dic 2024
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per garantire l’attuazione uniforme e il rispetto delle norme relative al sistema di etichettatura ambientale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405, ovvero:
a)
una metodologia standardizzata e fondata su dati scientifici per il calcolo delle emissioni di volo, compresa la metodologia per le stime, fondata sui migliori dati scientifici disponibili;
b)
la procedura con cui gli operatori aerei sono tenuti a fornire all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») le informazioni pertinenti per la stima delle emissioni di volo e il rilascio delle rispettive etichette;
c)
la durata del periodo di validità delle etichette rilasciate dall’Agenzia;
d)
le condizioni e le procedure per il riesame e la revoca delle etichette e per il rilascio di nuove etichette da parte dell’Agenzia;
e)
i modelli per l’esposizione delle etichette;
f)
le norme che garantiscono un facile accesso a tutte le etichette rilasciate in formato leggibile tramite un dispositivo informatico;
g)
la possibilità e le condizioni alle quali gli operatori aerei possono esporre altre informazioni sulle prestazioni ambientali che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:3170:oj#art-1