Art. 4
In vigore dal 17 dic 2024
L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova atti a dimostrare che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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