Art. 2
In vigore dal 17 dic 2024
Il prodotto descritto all’, paragrafo 1, è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per l’utilizzo nella produzione di inchiostri grafici bianchi per la stampa.
Tale esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell’Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (73) («codice doganale dell’Unione»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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