Art. 4

Criteri

In vigore dal 13 dic 2024
Criteri Nell’adottare la decisione di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità competente tiene conto di tutti i criteri di valutazione del rischio seguenti: a) se l’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica rischi di violare i requisiti di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10, e agli articoli da 36 a 39 del regolamento (UE) 2023/1114 entro i 12 mesi successivi, valutando se vi siano potenziali carenze o lacune dell’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica nell’applicazione di tutti i requisiti di cui all’articolo 34 e agli articoli da 36 a 39 del regolamento (UE) 2023/1114; b) se il rimborso al valore nominale e al valore di mercato sia garantito in condizioni di mercato normali o in condizioni di stress del mercato; c) se vi sia un maggiore rischio di deterioramento significativo del valore delle attività di riserva o della situazione finanziaria dell’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica; d) se vi sia un aumento del rischio operativo derivante da sistemi tra cui il registro distribuito sottostante e qualsiasi piattaforma di negoziazione, infrastruttura di mercato o sistema di pagamento utilizzati per l’emissione o il trasferimento del token, e derivante da altri prestatori terzi di servizi per le cripto-attività, quali i depositari, su cui i token o le attività di riserva potrebbero fare affidamento.
Storico versioni

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