Art. 2

Procedura

In vigore dal 13 dic 2024
Procedura 1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine («l’autorità competente») trasmette all’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica il proprio progetto di decisione che impone l’aumento dei fondi propri conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, tenendo debitamente conto delle osservazioni formulate dall’emittente interessato. 2.   Il progetto di cui al paragrafo 1 specifica: a) l’importo di cui occorre aumentare i fondi propri e la percentuale superiore all’importo della riserva di attività risultante dall’applicazione dell’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114; b) la motivazione pertinente per quanto riguarda il livello di rischio superiore; c) se tale livello di rischio superiore possa avere un impatto sostanziale sulla situazione finanziaria dell’emittente o sulla stabilità finanziaria del sistema finanziario in generale; d) se tale livello di rischio superiore sia indipendente dal modello di governance o di business dell’emittente interessato; e) il termine entro il quale l’emittente interessato deve aumentare i fondi propri conformemente all’. 3.   L’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica formula le proprie osservazioni in relazione a un qualsiasi elemento di cui al paragrafo 2 entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto. 4.   L’autorità competente notifica all’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica la propria decisione definitiva contenente gli elementi di cui al paragrafo 2. 5.   L’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica presenta all’autorità competente, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione di cui al paragrafo 4, un piano dettagliato sulle modalità di aumento dei fondi propri entro il termine stabilito dall’autorità competente. Il piano contiene gli elementi seguenti: a) le fasi temporalmente definite, le misure e le procedure specifiche per effettuare l’aumento entro il termine stabilito; b) la conferma che l’uso previsto degli elementi e degli strumenti di fondi propri per ottemperare all’aumento del requisito soddisfi pienamente le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. 6.   Se il termine di cui all’ per il completamento dell’aumento dei fondi propri è superiore a tre mesi, l’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica informa mensilmente le autorità competenti in merito ai progressi compiuti nell’attuazione del piano. 7.   L’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica informa immediatamente l’autorità competente nel caso in cui non sia possibile completare una fase o una procedura entro il termine rispettando i requisiti di cui all’. 8.   L’autorità competente effettua un attento monitoraggio dell’attuazione del piano. 9.   Qualora sia stato istituito un collegio ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità competente mantiene aggiornata l’Autorità bancaria europea su tutte le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, compresi il progetto di decisione e la decisione definitiva, il piano ed eventuali aggiornamenti pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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