Art. 26

Periodo e frequenza dell'informativa

In vigore dal 29 nov 2024
Periodo e frequenza dell'informativa 1.   I periodi di informativa sono definiti come periodi trimestrali T, T-1, T-2, T-3 e T-4. 2.   Le righe o le colonne dei modelli uniformi per l'informativa di cui all'allegato I inclusi nelle soluzioni informatiche elaborate dall'ABE sono compilate rispettando la frequenza dell'informativa di cui agli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Gli enti soggetti all'obbligo di pubblicare le informative adempiono a tale obbligo con la frequenza seguente: a) gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base trimestrale forniscono dati per i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4; b) gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base semestrale forniscono dati per i periodi T, T-2 e T-4; c) gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base annua forniscono dati per i periodi T e T-4. 4.   Gli enti pubblicano le date corrispondenti ai periodi di informativa. 5.   I dati relativi a periodi precedenti non sono necessari se i dati sono pubblicati per la prima volta.
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Periodo e frequenza dell'informativa (Art. 26 Regolamento (UE) 2024/3172) — Testo vigente | Portale Normativo