Art. 26
Periodo e frequenza dell'informativa
In vigore dal 29 nov 2024
Periodo e frequenza dell'informativa
1. I periodi di informativa sono definiti come periodi trimestrali T, T-1, T-2, T-3 e T-4.
2. Le righe o le colonne dei modelli uniformi per l'informativa di cui all'allegato I inclusi nelle soluzioni informatiche elaborate dall'ABE sono compilate rispettando la frequenza dell'informativa di cui agli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Gli enti soggetti all'obbligo di pubblicare le informative adempiono a tale obbligo con la frequenza seguente:
a)
gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base trimestrale forniscono dati per i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4;
b)
gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base semestrale forniscono dati per i periodi T, T-2 e T-4;
c)
gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base annua forniscono dati per i periodi T e T-4.
4. Gli enti pubblicano le date corrispondenti ai periodi di informativa.
5. I dati relativi a periodi precedenti non sono necessari se i dati sono pubblicati per la prima volta.
Storico versioni
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