Art. 17

Informativa sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito

In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettere d) e h), all'articolo 439, lettera h), e all'articolo 445 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 16 «Informativa sull'aggiustamento della valutazione del credito» dell'allegato I.
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