Art. 16

Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni alternativi per il rischio di mercato

In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni alternativi per il rischio di mercato 1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), all'articolo 438, all'articolo 445, paragrafi 1 e 2, all'articolo 455, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 455, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 15 «Informativa sul rischio di mercato» dell'allegato I. 2.   Fino al 31 dicembre 2025 gli enti provvedono all'informativa conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (11). 3.   Alla prima data di applicazione dell'uso dei metodi alternativi di cui all'articolo 325 terquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato pubblicano le informazioni qualitative di cui all'articolo 455, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 insieme alle informazioni quantitative di cui all'articolo 455, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
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Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni alternativi per il rischio di mercato (Art. 16 Regolamento (UE) 2024/3172) — Testo vigente | Portale Normativo