Art. 3

Trasparenza post-negoziazione

In vigore dal 28 nov 2024
Trasparenza post-negoziazione 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascuna operazione di cui all’articolo 76, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114 come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato II. 2.   In caso di annullamento della comunicazione dell’operazione precedentemente pubblicata, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività pubblicano una nuova comunicazione dell’operazione che contiene tutti i dettagli presenti nella comunicazione iniziale e l’indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell’allegato II. 3.   In caso di modifica della comunicazione dell’operazione precedentemente pubblicata, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubbliche le informazioni seguenti: a) una nuova comunicazione dell’operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l’indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell’allegato II; b) una nuova comunicazione dell’operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l’indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell’allegato II.
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