Art. 3
Trasparenza post-negoziazione
In vigore dal 28 nov 2024
Trasparenza post-negoziazione
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascuna operazione di cui all’articolo 76, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114 come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato II.
2. In caso di annullamento della comunicazione dell’operazione precedentemente pubblicata, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività pubblicano una nuova comunicazione dell’operazione che contiene tutti i dettagli presenti nella comunicazione iniziale e l’indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell’allegato II.
3. In caso di modifica della comunicazione dell’operazione precedentemente pubblicata, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubbliche le informazioni seguenti:
a)
una nuova comunicazione dell’operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l’indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell’allegato II;
b)
una nuova comunicazione dell’operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l’indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:417:oj#art-3