Art. 12

Gestione degli incidenti e delle vulnerabilità

In vigore dal 28 nov 2024
Gestione degli incidenti e delle vulnerabilità 1.   Gli organismi di certificazione sospendono senza indebito ritardo il certificato di conformità delle soluzioni di portafoglio e del regime di identificazione elettronica nel contesto del quale dette soluzioni sono fornite dopo aver confermato che la violazione o compromissione della sicurezza notificata incide sulla conformità rispetto ai requisiti dei sistemi nazionali di certificazione nell’ambito della soluzione di portafoglio o del regime di identificazione elettronica nel contesto del quale detta soluzione è fornita. 2.   Gli organismi di certificazione annullano il certificato di conformità sospeso a seguito di una violazione o compromissione della sicurezza cui non è stato posto rimedio tempestivamente. 3.   Gli organismi di certificazione annullano tempestivamente i certificati di conformità qualora a una vulnerabilità individuata non sia stato posto rimedio tempestivamente in modo proporzionato alla sua gravità e al suo potenziale impatto, conformemente all’articolo 5 quater, paragrafo 4, e all’articolo 5 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014.
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