Art. 10

Subappalto

In vigore dal 28 nov 2024
Subappalto Gli organismi di certificazione possono subappaltare a terzi le attività di valutazione di cui all’. Qualora le attività di valutazione siano oggetto di subappalto, i sistemi nazionali di certificazione stabiliscono quanto segue: 1) tutti i subappaltatori dell’organismo di certificazione che esegue le attività di valutazione soddisfano, se del caso e in funzione delle attività da svolgere, i requisiti di norme armonizzate quali EN ISO/IEC 17025:2017 per le prove, EN ISO/IEC 17020:2012 per le ispezioni, EN ISO/IEC 17021-1:2015 per l’audit ed EN ISO/IEC 17029:2019 per la convalida e la verifica; 2) gli organismi di certificazione si assumono la responsabilità di tutte le attività di valutazione esternalizzate ad altri organismi e dimostrano di aver adottato misure adeguate durante il loro accreditamento, anche facendo affidamento sull’accreditamento dei loro subappaltatori, se del caso; 3) il grado di ottenimento del previo accordo all’esternalizzazione da parte dei titolari dei sistemi o del cliente la cui soluzione di portafoglio è certificata nel quadro del sistema di certificazione.
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