Art. 16

Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca

In vigore dal 27 nov 2024
Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca 1.   La Commissione e le autorità competenti cooperano strettamente tra loro e si prestano assistenza reciproca ai fini dell’attuazione coerente ed efficiente del presente regolamento. 2.   L’autorità competente capofila rispetta il diritto dell’operatore economico di essere ascoltato in tutte le fasi del processo. 3.   L’autorità competente capofila comunica, in qualsiasi momento e senza indebito ritardo, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, se trova nuove informazioni sul presunto lavoro forzato in un territorio per il quale non è competente a norma dell’. 4.   L’autorità competente capofila può chiedere il sostegno di altre autorità competenti interessate. Ciò può includere richieste di supporto per contattare gli operatori economici il cui luogo di stabilimento si trova nel territorio dello Stato membro in questione o la cui lingua operativa è quella di un determinato Stato membro. Altre autorità competenti che hanno un interesse nell’indagine possono chiedere di essere strettamente coinvolte nell’indagine. 5.   Un’autorità competente che ha ricevuto, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, una richiesta di informazioni da parte di un’altra autorità competente fornisce una risposta entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. 6.   L’autorità competente che ha ricevuto una richiesta di informazioni può chiedere all’autorità competente richiedente di integrare le informazioni contenute nella richiesta, se conclude che le informazioni inizialmente fornite non sono sufficienti. 7.   L’autorità competente che ha ricevuto una richiesta di informazioni può rifiutare di dare seguito a tale richiesta solo se dimostra che soddisfare la richiesta comprometterebbe in modo sostanziale l’esecuzione delle proprie attività.
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Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca (Art. 16 Regolamento (UE) 2024/3015) — Testo vigente | Portale Normativo