Art. 6

Stoccaggio, monitoraggio e responsabilità

In vigore dal 27 nov 2024
Stoccaggio, monitoraggio e responsabilità 1.   Il gestore o il gruppo di gestori dimostra che l’attività consente di stoccare permanentemente il carbonio o che il suo obiettivo è quello di stoccarlo a lungo termine. 2.   Ai fini del paragrafo 1 il gestore o il gruppo di gestori: a) è soggetto a norme di monitoraggio e a norma sull’attenuazione di eventuali rischi di inversione individuati durante il periodo di monitoraggio; b) è tenuto ad affrontare eventuali inversioni del carbonio catturato e stoccato da un’attività, che si verificano durante il periodo di monitoraggio per tale attività, attraverso meccanismi di responsabilità appropriati conformemente alle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’. 3.   Le norme in materia di monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettera a): a) nel caso degli assorbimenti permanenti del carbonio, sono coerenti con le norme di cui agli articoli da 13 a 16 della direttiva 2009/31/CE; b) nel caso del carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, sono coerenti con le norme adottate a norma dell’, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE; c) nel caso della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, sono stabilite e debitamente giustificate conformemente alle norme contenute nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’. 4.   I meccanismi di responsabilità di cui al paragrafo 2, lettera b): a) nel caso degli assorbimenti permanenti del carbonio, sono coerenti con le norme di cui agli della direttiva 2009/31/CE; b) nel caso del carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, sono coerenti con le norme adottate a norma dell’, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE; c) nel caso della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, sono stabiliti e debitamente giustificati nelle metodologie di certificazione applicabili di cui negli atti delegati adottati a norma dell’ e possono includere riserve collettive o meccanismi di assicurazione anticipata. 5.   Il carbonio assorbito e successivamente stoccato tramite un’attività di assorbimento è considerato rilasciato nell’atmosfera alla fine del periodo di monitoraggio, a meno che tale periodo di monitoraggio non sia prolungato mediante una nuova certificazione dell’attività o il carbonio sia stoccato in modo permanente a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), e del paragrafo 4, lettere a) e b). 6.   Le attività di riduzione delle emissioni dal suolo sono soggette a norme in materia di monitoraggio e meccanismi di responsabilità adeguati di cui agli atti delegati adottati a norma dell’.
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