Art. 52
Riesame
In vigore dal 27 nov 2024
Riesame
1. La Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento entro il 2 gennaio 2029.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. Nell’effettuare la valutazione, la Commissione tiene conto degli sviluppi del mercato e degli elementi rilevanti a sua disposizione. La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:
a)
l’impatto del presente regolamento sulla transizione verso un’economia sostenibile, sulla carenza degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119, nonché sul riorientamento dei flussi di capitale privato verso investimenti sostenibili;
b)
l’impatto del presente regolamento sulla struttura del mercato, compresa l’evoluzione del numero e della diversità dei fornitori di rating ESG;
c)
se l’ambito di applicazione del presente regolamento sia appropriato per conseguire i suoi obiettivi conformemente all’, in particolare se i fornitori di prodotti di dati sui fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance debbano essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
d)
l’adeguatezza dei requisiti imposti ai fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione per operare nell’Unione;
e)
il funzionamento del mercato dei fornitori di rating ESG nell’Unione, compresi i potenziali conflitti di interesse, e la sua vigilanza da parte dell’ESMA;
f)
se il presente regolamento, compreso il principio di non interferenza di cui all’, abbia contribuito a migliorare la qualità e l’affidabilità dei rating ESG e abbia ridotto l’uso di rating ESG fuorvianti.
3. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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