Art. 52 · Riesame

Art. 52

Riesame

In vigore dal 27 nov 2024
Riesame 1.   La Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento entro il 2 gennaio 2029. 2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. Nell’effettuare la valutazione, la Commissione tiene conto degli sviluppi del mercato e degli elementi rilevanti a sua disposizione. La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti: a) l’impatto del presente regolamento sulla transizione verso un’economia sostenibile, sulla carenza degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119, nonché sul riorientamento dei flussi di capitale privato verso investimenti sostenibili; b) l’impatto del presente regolamento sulla struttura del mercato, compresa l’evoluzione del numero e della diversità dei fornitori di rating ESG; c) se l’ambito di applicazione del presente regolamento sia appropriato per conseguire i suoi obiettivi conformemente all’, in particolare se i fornitori di prodotti di dati sui fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance debbano essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento; d) l’adeguatezza dei requisiti imposti ai fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione per operare nell’Unione; e) il funzionamento del mercato dei fornitori di rating ESG nell’Unione, compresi i potenziali conflitti di interesse, e la sua vigilanza da parte dell’ESMA; f) se il presente regolamento, compreso il principio di non interferenza di cui all’, abbia contribuito a migliorare la qualità e l’affidabilità dei rating ESG e abbia ridotto l’uso di rating ESG fuorvianti. 3.   Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:3005:oj#art-52