Art. 9
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 32
In vigore dal 18 nov 2024
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 32
1. La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 32. Qualsiasi esemplare di merluzzo bianco catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1, possono essere detenute catture accessorie accidentali di merluzzo bianco nell’ambito della pesca ricreativa di altre specie nelle sottodivisioni da 27 a 32.
Storico versioni
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