Art. 9

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 32

In vigore dal 18 nov 2024
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 32 1.   La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 32. Qualsiasi esemplare di merluzzo bianco catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare. 2.   In deroga al paragrafo 1, possono essere detenute catture accessorie accidentali di merluzzo bianco nell’ambito della pesca ricreativa di altre specie nelle sottodivisioni da 27 a 32.
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