Art. 8

Chiusure ai fini della protezione dello spratto in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32

In vigore dal 18 nov 2024
Chiusure ai fini della protezione dello spratto in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32 1.   Dal 1o maggio al 31 luglio ai pescherecci dell’Unione è vietata la pesca di stock pelagici con attrezzi mobili oltre le 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e a ovest di 24o 00’ E nella sottodivisione 32. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti: a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; b) pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2903:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo