Art. 1

In vigore dal 18 nov 2024
Il regolamento (UE) 2023/1529 è così modificato: 1) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare i velivoli senza equipaggio (UAV) o i missili elencati nell'allegato II. È vietato il transito nel territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie di cui al primo comma, esportati dall'Unione.» ; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione con i porti e le chiuse elencati nell'allegato IV. 2.   L'allegato IV comprende i porti e le chiuse: a) posseduti, gestiti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato III; b) posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per almeno il 50 % da un'entità che figura nell'elenco dell'allegato III; c) posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo che agisce per conto o su indicazione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo; o d) utilizzati per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. 3.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» ; 3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato III che: a) sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano; b) forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi: i) alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell'Ucraina; ii) a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso; iii) a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).» ; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 quater bis 1.   In deroga all'articolo 3 del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a entità elencate alle voci 10, 11 e 12 dell'allegato III del presente regolamento, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari ai fini dei servizi di assistenza a terra quali definiti all'articolo 3, punto 23, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2.   In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane da tale autorizzazione. (*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;" 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 septies 1.   L'articolo 3 non si applica ai fondi e alle risorse economiche necessari per: a) scopi umanitari, l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; b) l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla questione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, o per promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive; c) l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza; o d) viaggi per motivi ufficiali in Iran di membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale. 2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati della messa a disposizione di fondi o risorse economiche a norma del paragrafo 1, entro due settimane dalla loro messa a disposizione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal suo ricevimento.» ; 6) L’articolo 4 è soppresso; 7) l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento; 8) l’allegato IV è aggiunto in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
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