Art. 1
In vigore dal 18 nov 2024
Il regolamento (UE) 2023/1529 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare i velivoli senza equipaggio (UAV) o i missili elencati nell'allegato II.
È vietato il transito nel territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie di cui al primo comma, esportati dall'Unione.»
;
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 2 bis
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione con i porti e le chiuse elencati nell'allegato IV.
2. L'allegato IV comprende i porti e le chiuse:
a)
posseduti, gestiti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato III;
b)
posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per almeno il 50 % da un'entità che figura nell'elenco dell'allegato III;
c)
posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo che agisce per conto o su indicazione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo; o
d)
utilizzati per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.
3. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»
;
3)
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato III che:
a)
sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;
b)
forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:
i)
alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell'Ucraina;
ii)
a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;
iii)
a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
c)
sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).»
;
4)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 quater bis
1. In deroga all'articolo 3 del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a entità elencate alle voci 10, 11 e 12 dell'allegato III del presente regolamento, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari ai fini dei servizi di assistenza a terra quali definiti all'articolo 3, punto 23, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
2. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane da tale autorizzazione.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;"
5)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 septies
1. L'articolo 3 non si applica ai fondi e alle risorse economiche necessari per:
a)
scopi umanitari, l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
b)
l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla questione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, o per promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive;
c)
l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza; o
d)
viaggi per motivi ufficiali in Iran di membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale.
2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati della messa a disposizione di fondi o risorse economiche a norma del paragrafo 1, entro due settimane dalla loro messa a disposizione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal suo ricevimento.»
;
6)
L’articolo 4 è soppresso;
7)
l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
8)
l’allegato IV è aggiunto in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2897:oj#art-1