Art. 2
Pubblicazione di informazioni privilegiate sul sito web dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione
In vigore dal 12 nov 2024
Pubblicazione di informazioni privilegiate sul sito web dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione
1. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività pubblicano sul proprio sito web le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 del regolamento (UE) 2023/1114 sotto forma di dichiarazione scritta scaricabile. Il linguaggio utilizzato nella dichiarazione scritta scaricabile per descrivere le informazioni privilegiate è chiaro, preciso e non fuorviante.
2. Il sito web di cui al paragrafo 1:
a)
consente agli utenti di accedere, a titolo gratuito e su base non discriminatoria, alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito stesso;
b)
colloca le informazioni privilegiate in una sezione facilmente identificabile affinché gli utenti possano reperirle agevolmente;
c)
indica chiaramente la data e l’ora della divulgazione delle informazioni privilegiate;
d)
elenca le divulgazioni delle informazioni privilegiate in ordine cronologico;
e)
fornisce le informazioni privilegiate nella lingua in cui è redatto il White Paper sulla cripto-attività e, ove possibile, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;
f)
offre agli utenti la possibilità di ricevere avvisi tramite e-mail, messaggio o finestra a comparsa che segnalino l’esistenza di pubblicazioni relative a informazioni privilegiate e che favoriscano il rapido accesso a tali pubblicazioni ogni qual volta siano pubblicate informazioni privilegiate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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