Art. 3

Notifica della divulgazione tardiva delle informazioni privilegiate

In vigore dal 12 nov 2024
Notifica della divulgazione tardiva delle informazioni privilegiate 1.   Per ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione usano strumenti tecnici che assicurano l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole di tutte le informazioni seguenti: a) data e ora: i) della prima esistenza delle informazioni privilegiate presso l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione; ii) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate; iii) della probabile divulgazione delle informazioni privilegiate da parte dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione; b) posizioni/funzioni delle persone che, presso l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, sono responsabili: i) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate e della decisione che stabilisce l’inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono di ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate; iii) dell’assunzione della decisione di divulgare le informazioni privilegiate; iv) della comunicazione all’autorità competente delle informazioni sul ritardo e della spiegazione scritta; c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all’interno sia verso l’esterno per impedire l’accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, devono accedervi nell’ambito del normale esercizio della propria attività lavorativa, professione o funzione; ii) le disposizioni adottate qualora la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita. Ai fini del presente paragrafo 1, per «supporto durevole» si intende qualsiasi strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate e che permette la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione notificano per iscritto all’autorità competente il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate e ne forniscono una spiegazione per iscritto, per il tramite di un apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e usando i mezzi elettronici indicati dall’autorità competente. Tale notifica include anche l’identità e i recapiti della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b). Le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web l’indicazione dell’apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa previsto e l’indicazione dei mezzi elettronici di cui al comma precedente. Tali mezzi elettronici assicurano che la trasmissione avvenga senza pregiudicare la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni. 2.   Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 1 assicura che la notifica del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti: a) l’identità dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, compresa la denominazione legale completa, se del caso; b) l’identità del notificante, compresi nome, cognome e posizione di tale persona presso l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione; c) il punto di contatto per quanto riguarda la notifica, compresi indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; d) l’identificazione delle informazioni privilegiate la cui divulgazione al pubblico è stata effettuata in ritardo, ossia il titolo della dichiarazione relativa alla divulgazione, il numero di riferimento, se assegnato dal sistema di diffusione utilizzato, nonché la data e l’ora della divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate; e) la data e l’ora della decisione di ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate; f) le funzioni dei responsabili della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate. 3.   Se, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell’autorità competente, i mezzi elettronici di cui al paragrafo 1 assicurano che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 2. Tale notifica include anche l’identità e i recapiti della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettere b) ed e).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2861:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Notifica della divulgazione tardiva delle informazioni privilegiate (Art. 3 Regolamento (UE) 2024/2861) — Testo vigente | Portale Normativo