Art. 1
Informazioni di carattere generale
In vigore dal 31 ott 2024
Informazioni di carattere generale
Le persone giuridiche o altre imprese che chiedono l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 («richiedenti») includono nella domanda di autorizzazione tutte le informazioni seguenti:
a)
la denominazione legale, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del richiedente;
b)
qualsiasi denominazione commerciale utilizzata o che sarà utilizzata dal richiedente;
c)
l’identificativo della persona giuridica (LEI) del richiedente;
d)
il nome completo, la funzione, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del punto di contatto designato o della persona di contatto designata;
e)
la forma giuridica del richiedente di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, comprese le informazioni che indicano se il richiedente è una persona giuridica o un’altra impresa e, se disponibili, il numero di identificazione nazionale del richiedente e la prova della sua iscrizione al registro nazionale delle imprese;
f)
la data e lo Stato membro di costituzione o fondazione del richiedente;
g)
se del caso, gli atti costitutivi, lo statuto di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 e i regolamenti interni;
h)
l’indirizzo della sede centrale e, se differente, della sede legale del richiedente;
i)
le informazioni sul luogo in cui opereranno le eventuali succursali e il loro identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile;
j)
il nome di dominio di ciascun sito web gestito dal richiedente e gli account di social media di tale richiedente;
k)
se il richiedente non è una persona giuridica, la documentazione per valutare se:
i)
il livello di protezione degli interessi dei terzi e dei diritti dei possessori di cripto-attività, anche in caso di insolvenza, è equivalente alla protezione offerta dalle persone giuridiche;
ii)
il richiedente è soggetto a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla sua forma giuridica;
l)
se il richiedente intende gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività:
i)
l’indirizzo fisico, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
ii)
qualsiasi denominazione commerciale della piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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