Art. 1 · Informazioni di carattere generale

Art. 1

Informazioni di carattere generale

In vigore dal 31 ott 2024
Informazioni di carattere generale Le persone giuridiche o altre imprese che chiedono l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 («richiedenti») includono nella domanda di autorizzazione tutte le informazioni seguenti: a) la denominazione legale, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del richiedente; b) qualsiasi denominazione commerciale utilizzata o che sarà utilizzata dal richiedente; c) l’identificativo della persona giuridica (LEI) del richiedente; d) il nome completo, la funzione, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del punto di contatto designato o della persona di contatto designata; e) la forma giuridica del richiedente di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, comprese le informazioni che indicano se il richiedente è una persona giuridica o un’altra impresa e, se disponibili, il numero di identificazione nazionale del richiedente e la prova della sua iscrizione al registro nazionale delle imprese; f) la data e lo Stato membro di costituzione o fondazione del richiedente; g) se del caso, gli atti costitutivi, lo statuto di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 e i regolamenti interni; h) l’indirizzo della sede centrale e, se differente, della sede legale del richiedente; i) le informazioni sul luogo in cui opereranno le eventuali succursali e il loro identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile; j) il nome di dominio di ciascun sito web gestito dal richiedente e gli account di social media di tale richiedente; k) se il richiedente non è una persona giuridica, la documentazione per valutare se: i) il livello di protezione degli interessi dei terzi e dei diritti dei possessori di cripto-attività, anche in caso di insolvenza, è equivalente alla protezione offerta dalle persone giuridiche; ii) il richiedente è soggetto a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla sua forma giuridica; l) se il richiedente intende gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività: i) l’indirizzo fisico, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della piattaforma di negoziazione di cripto-attività; ii) qualsiasi denominazione commerciale della piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
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