Art. 4
Comunicazione di modifiche
In vigore dal 31 ott 2024
Comunicazione di modifiche
L’entità notificante comunica senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella notifica. L’entità notificante fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo di cui all’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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