Art. 4 · Comunicazione di modifiche

Art. 4

Comunicazione di modifiche

In vigore dal 31 ott 2024
Comunicazione di modifiche L’entità notificante comunica senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella notifica. L’entità notificante fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo di cui all’allegato.
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