Art. 3

Individuazione e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

In vigore dal 31 ott 2024
Individuazione e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante fornisce all’autorità competente informazioni sui suoi meccanismi di controllo interno, politiche e procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e sul quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, compresi gli elementi seguenti: a) la valutazione, da parte dell’ente notificante, dei rischi intrinseci e residui di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati alla sua prestazione di servizi per le cripto-attività, compresi i rischi relativi a quanto segue: i) la clientela dell’ente notificante; ii) i servizi prestati; iii) i canali di distribuzione utilizzati; iv) le aree geografiche di attività; b) le misure che l’ente notificante ha adottato o adotterà per prevenire i rischi individuati e rispettare gli obblighi applicabili in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresi il processo di valutazione del rischio dell’ente notificante, le politiche e procedure per conformarsi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e le politiche e procedure per individuare e segnalare operazioni o attività sospette; c) informazioni dettagliate sulla misura in cui i meccanismi di controllo interno, le politiche e le procedure sono adeguati e proporzionati alla portata, alla natura e al rischio intrinseco di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, compresi la gamma di servizi per le cripto-attività prestati, la complessità del modello aziendale e il modo in cui l’ente notificante garantisce la propria conformità alla direttiva (UE) 2015/849 e al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); d) l’identità della persona incaricata di garantire il rispetto, da parte dell’ente notificante, degli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresa la prova delle sue competenze ed esperienza; e) le disposizioni e le risorse umane e finanziarie destinate a garantire, sulla base di indicazioni annuali, che il personale dell’ente notificante sia adeguatamente formato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e su specifici rischi connessi alle cripto-attività; f) una copia delle politiche, delle procedure e dei sistemi dell’ente notificante per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; g) un documento di sintesi che illustri le modifiche apportate per effetto dei servizi per le cripto-attività previsti alle procedure e ai sistemi dell’ente notificante per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; h) la frequenza della valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei meccanismi di controllo interno, dei sistemi e delle procedure, compresa l’identità della persona o della funzione responsabile di tale valutazione.
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Individuazione e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/303) — Testo vigente | Portale Normativo