Art. 1

Programma operativo

In vigore dal 31 ott 2024
Programma operativo 1.   Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante fornisce all’autorità competente il programma operativo per i tre anni successivi alla data della notifica, comprese le informazioni seguenti: a) se l’ente notificante appartiene a un gruppo quale definito all’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), una spiegazione del modo in cui le attività dell’ente notificante si inseriscono nella strategia di tale gruppo e interagiscono con le attività degli altri soggetti di tale gruppo, compresa una panoramica dell’organizzazione e della struttura attuali e previste di tale gruppo; b) una spiegazione del modo in cui si prevede che le attività dei soggetti affiliati all’ente notificante, anche nel caso in cui vi siano soggetti regolamentati all’interno del gruppo, incideranno sulle attività dell’ente notificante, compresi un elenco dei soggetti affiliati all’ente notificante e informazioni su di essi e, nel caso in cui vi siano soggetti regolamentati, i servizi prestati da tali soggetti e i nomi di dominio di ciascun sito web gestito da tali soggetti; c) un elenco dei servizi per le cripto-attività che l’ente notificante intende prestare e i tipi di cripto-attività cui i servizi per le cripto-attività si riferiranno; d) altre attività pianificate, regolamentate conformemente al diritto dell’Unione o nazionale o non regolamentate, compresi i servizi diversi dai servizi per le cripto-attività, che l’ente notificante intende prestare; e) se l’ente notificante intende offrire cripto-attività al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e, in tal caso, quale tipo di cripto-attività; f) un elenco delle giurisdizioni, sia nell’Unione che nei paesi terzi, in cui l’ente notificante prevede di prestare servizi per le cripto-attività, comprese informazioni sul numero previsto di clienti per area geografica; g) i tipi di potenziali clienti cui si rivolgono i servizi per le cripto-attività dell’ente notificante; h) una descrizione dei mezzi di accesso dei clienti ai servizi per le cripto-attività dell’ente notificante, compresi tutti gli elementi seguenti: i) i nomi di dominio per ciascun sito web o altra applicazione basata sulle TIC attraverso cui l’ente notificante presterà i servizi per le cripto-attività e le informazioni sulle lingue in cui il sito web o altra applicazione basata sulle TIC sarà disponibile, i tipi di servizi per le cripto-attività cui si potrà accedere tramite tale sito web o altra applicazione basata sulle TIC e, se del caso, da quali Stati membri il sito web o altra applicazione basata sulle TIC sarà accessibile; ii) il nome di qualsiasi applicazione basata sulle TIC a disposizione dei clienti per accedere ai servizi per le cripto-attività, le lingue in cui tale applicazione basata sulle TIC è disponibile e i servizi per le cripto-attività cui è possibile accedere mediante tale applicazione basata sulle TIC; i) le attività e le modalità promozionali e di marketing previste per i servizi per le cripto-attività, compreso quanto segue: i) tutti i mezzi di marketing da utilizzare per ciascuno dei servizi; ii) i mezzi di identificazione previsti dell’ente notificante; iii) informazioni sulla categoria pertinente di clienti destinatari; iv) i tipi di cripto-attività; v) le lingue che saranno utilizzate per le attività promozionali e di marketing; j) una descrizione dettagliata delle risorse umane, finanziarie e TIC assegnate ai servizi per le cripto-attività previsti e la loro ubicazione geografica; k) la politica di esternalizzazione dell’ente notificante e il modo in cui è stata adattata ai servizi per le cripto-attività, nonché una descrizione dettagliata degli accordi di esternalizzazione previsti dell’ente notificante, compresi gli accordi infragruppo, e il modo in cui l’ente notificante si conformerà all’articolo 73 del regolamento (UE) 2023/1114, compresi informazioni sulla funzione o sulla persona responsabile dell’esternalizzazione, sulle risorse umane e TIC destinate al controllo delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati dei relativi accordi e sulla valutazione del rischio connessa all’esternalizzazione; l) l’elenco dei soggetti che presteranno i servizi esternalizzati per la prestazione di servizi per le cripto-attività, la loro ubicazione geografica e i servizi esternalizzati pertinenti; m) un piano contabile previsionale comprendente scenari di stress a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato di gruppo e subconsolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE, tenendo conto di eventuali prestiti infragruppo che l’ente notificante ha concesso o concederà o che ad esso sono stati o saranno concessi; n) qualsiasi scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività che l’ente notificante intende effettuare, anche attraverso eventuali applicazioni di finanza decentrata con le quali l’ente notificante intende interagire per proprio conto. 2.   L’ente notificante, qualora intenda prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, fornisce all’autorità competente una copia delle procedure e una descrizione dei dispositivi che garantiscono la conformità all’articolo 80 del regolamento (UE) 2023/1114. 3.   L’ente notificante, qualora intenda prestare il servizio di collocamento di cripto-attività, fornisce all’autorità competente una copia delle procedure per individuare, prevenire, gestire e segnalare i conflitti di interesse e una descrizione dei dispositivi attuati per conformarsi all’articolo 79 del regolamento (UE) 2023/1114 e al regolamento delegato (UE) della Commissione che stabilisce norme tecniche adottate a norma dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni

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