Art. 1

Determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), del regolamento (UE) 2023/1114

In vigore dal 31 ott 2024
Determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), del regolamento (UE) 2023/1114 1.   Ai fini della determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE tiene conto, in particolare, di tutti gli elementi seguenti: a) qualora un collegio consultivo di vigilanza («collegio») sia istituito per un emittente di un token collegato ad attività significativo o per un istituto di moneta elettronica che emette un token di moneta elettronica significativo, i tre prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento che hanno detenuto in custodia il valore più elevato delle attività di riserva di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114 durante il periodo di riferimento di cui all’ del presente regolamento; b) qualora un collegio sia istituito per un ente creditizio che emette un token di moneta elettronica significativo, i tre prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento che hanno detenuto in custodia la percentuale più elevata dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica durante il periodo di riferimento di cui all’ del presente regolamento. 2.   Ai fini della determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE tiene conto, in particolare, di tutti gli elementi seguenti: a) i tre prestatori di servizi per le cripto-attività che garantiscono il funzionamento di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che hanno eseguito il numero medio più elevato di operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo durante il periodo di riferimento di cui all’ del presente regolamento; b) i tre prestatori di servizi per le cripto-attività che garantiscono il funzionamento di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che hanno eseguito il valore aggregato medio più elevato di operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo durante il periodo di riferimento di cui all’ del presente regolamento. 3.   Ai fini della determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE tiene conto, in particolare, di tutti gli elementi seguenti: a) i tre prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito il numero medio più elevato di operazioni di pagamento, quali definite all’, punto 5), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in relazione al token di moneta elettronica significativo su base giornaliera, durante il periodo di riferimento di cui all’ del presente regolamento; b) i tre prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito il valore aggregato medio più elevato di operazioni di pagamento, quali definite all’, punto 5), della direttiva (UE) 2015/2366, in relazione al token di moneta elettronica significativo su base giornaliera, durante il periodo di riferimento di cui all’ del presente regolamento. 4.   Ai fini della determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE tiene conto, in particolare, di tutti gli elementi seguenti: a) i tre prestatori di servizi per le cripto-attività che forniscono servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti che hanno eseguito il numero medio più elevato di operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo durante il periodo di riferimento di cui all’ del presente regolamento; b) i tre prestatori di servizi per le cripto-attività che forniscono servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti che hanno eseguito il valore aggregato medio più elevato di operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo durante il periodo di riferimento di cui all’ del presente regolamento. 5.   L’ABE può decidere di invitare a far parte del collegio le autorità competenti solo di alcuni dei soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 4 qualora ritenga che tali soggetti siano gli unici pertinenti nella loro categoria per i lavori del collegio.
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