Art. 6

Scambio di informazioni tra l’autorità competente e la BCE e le banche centrali pertinenti in relazione al White Paper sulle cripto-attività

In vigore dal 31 ott 2024
Scambio di informazioni tra l’autorità competente e la BCE e le banche centrali pertinenti in relazione al White Paper sulle cripto-attività 1.   La comunicazione da parte dell’autorità competente di cui all’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 è effettuata entro due giorni lavorativi dalla notifica di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   La BCE e, se del caso, la banca centrale pertinente di cui all’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, forniscono all’autorità competente, entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, entrambi gli elementi seguenti: a) un avviso di ricevimento delle informazioni; b) il punto di contatto a cui possono essere rivolti quesiti concernenti la domanda.
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Scambio di informazioni tra l’autorità competente e la BCE e le banche centrali pertinenti in relazione al White Paper sulle cripto-attività (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/296) — Testo vigente | Portale Normativo